Pubblicità fonica veicolare

Servizio attivo

Richiesta di autorizzazioni per la pubblicità fonica veicolare all'interno del territorio comunale.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati ad ottenere o presentare istanza per pubblicità fonica veicolare.
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Descrizione

Richiesta di autorizzazioni per la pubblicità fonica veicolare all'interno del territorio comunale.

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Come fare

Le richieste possono essere presentate al Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità previste.

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Cosa serve

Per il rilascio di autorizzazione alla pubblicità fonica veicolare sono necessarie n. 2 marche da bollo da € 16.00 ciascuna, di cui una da applicare sulla domanda e l’altra sull’autorizzazione.

Ottenuta l’autorizzazione deve essere versata la tassa di pubblicità alla Azienda Multi servizi Spa (via Mamiani n. 29 - tel. 0735/659885).

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Cosa si ottiene

Adempimento della richiesta per cui è stata presentata l'istanza.
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Tempi e scadenze

Risposte entro 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale.

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Condizioni di servizio

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Contatti

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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Notrmativa di riferimento

Art. 23 Codice della strada

  1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
  2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
  3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal Sindaco del comune.
  4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
  5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2025, 10:42

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