Ricorsi avverso verbali di violazione del codice della strada

Servizio attivo

Procedura per il ricorso ai verbali di violazione del codice della strada.

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati ad ottenere o presentare istanza per ricorsi avverso verbali di violazione del codice della strada.
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Descrizione

Procedura per il ricorso ai verbali di violazione del codice della strada.

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Come fare

Se si tratta di avviso di accertamento (il "foglietto" che viene lasciato sul parabrezza) e non si ha intenzione di effettuare il pagamento, occorre attendere la notifica del verbale. Quest'ultima viene fatta al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data di accertamento e all'importo della sanzione saranno aggiunte le spese di notifica.

Solo dopo la notifica è possibile presentare ricorso.

In caso di ricorso non deve essere effettuato il pagamento.

Ricorsi:

Il ricorso (in carta libera) intestato al Prefetto di Ascoli Piceno deve essere presentato, entro 60 giorni dalla data della notifica del verbale di contestazione:

  • o al Comando di appartenenza dell'agente accertatore, in questo caso il Comando di Polizia Municipale trasmette il ricorso alla Prefettura.
  • o inviato a mezzo posta direttamente al Prefetto.
     

La Prefettura vaglia il ricorso ed emette ordinanza di archiviazione se ritiene infondato l'accertamento, mentre emette ordinanza di ingiunzione, raddoppiando l'importo della sanzione, nel caso che ritenga fondato l'accertamento.

In alternativa:

il trasgressore, in alternativa al ricorso al Prefetto, può produrre opposizione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, al Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto.

Il ricorso va deopositato direttamente presso la cencelleria del Giudicie di Pace. 

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Cosa serve

Dal gennaio 2010 per proporre ricorso al Giudice di Pace è necessario pagare il contributo unificato di € 33,00 oltre ai diritti di cancelleria pari a € 8,00

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Cosa si ottiene

Adempimento della richiesta per cui è stata presentata l'istanza.
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Tempi e scadenze

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale.

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Condizioni di servizio

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Contatti

Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2025, 20:24

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