Materie del servizio
A chi è rivolto
Descrizione
Disposizioni generali in materia di autenticazione di copie di atti
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento; esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione delle copie consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni pubbliche od ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
L’operazione di autenticazione di copia è sottoposta alla normativa vigente in materia di imposta di bollo.
Modalità alternative all'autenticazione di copie
L'art. 19 del DPR n. 445/00 consente di autenticare le copie di documenti senza fare ricorso al funzionario incaricato dal Sindaco o al responsabile del procedimento.
Il cittadino può autenticare da solo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione, la copia di titoli di studio o di servizio o la copia di documenti fiscali che devono essere conservati obbligatoriamente dai privati, dichiarando in calce alla copia del documento che è conforme all'originale o rendendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Come fare
Presentarsi allo sportello unico per il cittadino.
Documentazione da presentare
- documento di riconoscimento valido
- atto o documento originale
- fotocopia da autenticare
- marca da bollo, quando richiesta
Cosa serve
Salvo i casi di esenzione, una marca da bollo ogni quattro facciate del documento e € 0,52 per diritti comunali.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Normativa di riferimento
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, "Disciplina dell’imposta di bollo".
Attenzione: I totem tagliacode interrompono l'erogazione dei biglietti 20 minuti prima degli orari di chiusura.
Sede 2° piano sede centrale di viale De Gasperi 124.
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
---|---|---|
Lunedì | 9 - 13 | - |
Martedì | 9 - 13 | - |
Mercoledì | 9 - 13 | - |
Giovedì | 9 - 13 | 15:30 - 17:30 |
Venerdì | 9 - 13 | - |
Sabato | - | - |
Sede Delegazione di Porto d'Ascoli, via Turati 2, Piano terra. Orario dell'ufficio Anagrafe e Carte d'Identità.
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
---|---|---|
Lunedì | 9 - 13 | - |
Martedì | - | - |
Mercoledì | 9 - 13 | - |
Giovedì | - | - |
Venerdì | 9 - 13 | - |
Sabato | - | - |
Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2024, 18:41